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Quel pasticcio dei fanghi in agricoltura, la vicenda si riapre

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Dalla Regione Marche una proposta di legge per abrogare l’art. 41 del “Decreto Genova”, che di fatto ha dato libertà di contaminare i suoli agricoli.

 

di Patrizia Gentilini – Giunta Esecutiva ISDE Italia

isde_logo_piccoloCome certo molti ricorderanno l’art 41 (1) sulla gestione dei fanghi di depurazione inserito nel “Decreto Genova”, nell’ottobre scorso, ha suscitato notevoli critiche e preoccupazioni, condivise anche da ISDE con un comunicato ufficiale (2). La vicenda è complessa ma fortunatamente, grazie a una recentissima delibera della Regione Marche, il caso si è riaperto e ora sta anche alla sensibilità della società civile e di chi ha a cuore la salute pubblica operare affinchè il problema venga finalmente affrontato in modo organico e non, come purtroppo è accaduto con l’art. 41, in modo frettoloso e “pasticciato”.

FANGHI IN AGRICOLTURA: DI COSA PARLIAMO?
Prima di entrare nel merito di quanto deliberato dalla Regione Marche, vale la pena capire di cosa stiamo parlando e ricostruire l’intera vicenda nel dettaglio. La depurazione dei reflui civili (e non solo) è un problema più che mai attuale e niente affatto risolto, che ha causato già procedure di infrazione contro il nostro Paese (3).
Il problema è particolarmente sentito anche in Toscana, visto che proprio nella settimana in corso si prevede lo sversamento diretto di liquami nel torrente Brana – cosa che suscita ovviamente grande preoccupazione in associazioni e cittadini (4) – per lavori al locale depuratore che è risultato gravemente inefficiente e inadeguato.

L’utilizzo di fanghi in agricoltura, secondo il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 (5), è consentito se: “... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”, ma con le norme introdotte con l’art. 41 si è data libertà di contaminare ulteriormente i suoli agricoli – e quindi la catena alimentare – in modo forse irreversibile.

L’Allegato 1 B del Dlgs del 1992 stabiliva caratteristiche agronomiche e limiti solo per alcuni inquinanti, lasciando libertà alle Regioni di deliberare autonomamente. La Regione Lombardia, ad esempio, aveva posto un limite per gli idrocarburi a 10.000 mg/kg di sostanza secca (ss), limite giudicato troppo alto dalla sentenza 1782 del 20 luglio 2018 del TAR della Lombardia che, accogliendo il ricorso di numerosi Comuni, di fatto bloccava gli sversamenti.

TAR e Cassazione concordemente stabilivano infatti che i limiti da rispettare nei fanghi, se non indicati nella normativa specifica nazionale, erano quelli indicati nei suoli a uso residenziale, limiti che se superati fanno automaticamente scattare le procedure per la bonifica. Limiti che i depuratori purtroppo non sono in grado di assicurare e pertanto, al fine di superare lo stallo creatosi, proprio con questa motivazione fu giustificata, dall’attuale Governo, la decretazione d’urgenza.

Tuttavia così facendo per alcuni contaminanti, specie se persistenti e bioaccumulabili, nel giro di pochi anni i suoli agricoli potrebbero diventare talmente saturi da essere degni di bonifica! Per Cromo totale, Diossine, PCB, Toluene i limiti indicati dall’art 41 sono superiori a quelli indicati per la bonifica dei suoli per uso residenziale (a cui la giurisprudenza assimila i suoli agricoli), addirittura per il Toluene il limite è 100 mg/kg ss, quando per i suoli uso residenziale è 0,5 mg/kg e per quelli industriali 50 mg/kg. Per Cromo VI, Berillio, Selenio e Arsenico i limiti sono gli stessi delle bonifiche, ma per l’Arsenico i 20 mg/kg ss sono il doppio di quanto stabilito dalla normativa della Regione Lombardia.

Ricordo che Arsenico, Berillio, Cromo VI, PCB sono cancerogeni a livello umano, ma a parte l’azione cancerogena, a livelli estremamente bassi agiscono come interferenti endocrini e sono in grado di alterare l’equilibrio ormonale. Per quanto riguarda gli idrocarburi, nell’art 41 il limite è di 1000 mg/kg su “tal quale” e non su “sostanza secca”, ciò significa di fatto non porre alcun limite perché se i fanghi hanno elevate percentuali di acqua si potranno superare anche i 10.000 mg/kg ss del Decreto della Regione Lombardia bocciato dal TAR.

Il contenuto in idrocarburi dei fanghi industriali (non classificati “di depurazione”) è di 500 mg/kg ss e, come fa notare il TAR, si arriva al paradosso che sui suoli agricoli sarebbe consentito lo sversamento di fanghi non utilizzabili in recuperi ambientali se non dopo adeguato abbattimento degli inquinanti. Fuori luogo apparvero quindi le rassicurazioni fornite dal ministro Costa (6) perché purtroppo i fanghi non derivano esclusivamente da depurazione di scarichi civili o produzioni alimentari e basta controllare i codici CER dei reflui ammessi agli impianti di depurazione per averne conferma.

Mancano inoltre nell’art. 41 indicazioni precise per i controlli da eseguire essendone indicato solo uno ogni 12 mesi per le diossine. Infine – e cosa certo non meno grave – i limiti individuati nell’art 41 non risultano supportati da studi di impatto ambientale, né da indagini sulla biodiversità, sulla percolazione nelle falde, sulla tipologia e qualità dei suoli, sulla presenza già di un “fondo” che per moltissimi inquinanti non è certo pari a zero, sul trasferimento dei contaminanti nella catena alimentare e quindi in definitiva sui rischi per la salute umana.

COSA HA DELIBERATO LA REGIONE MARCHE
A fronte quindi di questa situazione di vero allarme l’assemblea legislativa delle Marche – avvalendosi di quanto previsto dall’articolo 121 della Costituzione Italiana e su richiesta del consigliere di minoranza Sandro Bisonni – ha approvato il 28 maggio scorso con la deliberazione n°91 (7) la proposta di legge alle Camere di abrogazione dell’art. 41 del Decreto Genova e di modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 prevedendo una più estesa regolamentazione degli inquinanti previsti nei suoli ad uso residenziale e, contestualmente, l’obbligo di osservanza di tali limiti anche per i fanghi a uso agricolo. Questo permetterebbe quindi il rispetto delle sentenze del TAR e della Cassazione perché è impensabile che i suoli agricoli possano venire contaminati a tal punto da necessitare poi di bonifiche!

CONCLUSIONI
A questo punto Camera e Senato sono obbligate a riprendere in mano la materia e a discutere della proposta di legge della Regione Marche, ma perché tutto non vada “alle calende greche” è necessario che anche nella società civile si riapra la discussione su un argomento di cruciale importanza per la salute pubblica e si pretendano tempi rapidi per il riesame della normativa e l’adozione di limiti per gli inquinanti nei fanghi certamente più cautelativi per la salute umana di quanto attualmente in essere.

Come abbiamo scritto nel nostro comunicato ISDE (2) i fanghi possono essere una grande risorsa per i suoli agricoli che sempre più sono poveri di humus, ma solo se non sono contaminati da metalli pesanti e altre sostanze tossiche e pericolose che passano inesorabilmente nella catena alimentare, mettendo a rischio la salute di tutti. Men che meno i fanghi essiccati vanno inceneriti, come qualcuno ventila, perché l’inquinamento si trasferirebbe nell’aria, peggiorandone ulteriormente la qualità, per ricadere poi comunque sui suoli.
Tutto questo si può fare imponendo la separazione dei flussi all’origine perché è impensabile che reflui civili e industriali arrivino di fatto agli stessi impianti e pretendendo che i “depuratori” finalmente ottemperino a ciò che il loro nome indica.

    1. http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D18109a.pdf?_1540460564603
    2. https://www.isde.it/decreto-genova-e-fanghi-di-depurazione-i-limiti-previsti-non-vanno-nella-direzione-giusta-per-la-salute-e-per-lambiente/

3. https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-11-07/italia-fuori-legge-mancanza-depuratori-arrivo-due-   nuove-procedure-ue-infrazione-182728.shtml?uuid=AECrvwcG
4. http://www.lavocedipistoia.it/a54536-lavori-al-depuratore-centrale-emessa-un-ordinanza-di-divieto-di-attingimento-di-acqua-e-di-pesca-nella-brana.html
5. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/15/092G0139/sg
6. https://www.facebook.com/SergioCostaMinistroAmbiente/posts/483780278799023?__tn__=K-R
7. http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdd/pdf/d_am26_10.pdf?fbclid=IwAR0TeXj5IucSZWBEy1-VJX9jSnqefTC5aBvkdOyW4f6hFOANwQPnq3IDgY0







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