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Nuovo corso sui pesticidi in Toscana? I comitati: meglio tardi che mai

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Prendiamo atto di alcuni segnali positivi, come l’abolizione del Glifosate dal 2021. Ma i motivi che rendono valido il nostro ricorso contro il PUFF della Regione rimangono gli stessi.

 

Associazione Alleanza Beni Comuni Pistoia
Associazione Acqua Bene Comune Pistoia
Obiettivo Periferia
Bio Distretto del Montalbano

Non possiamo che accogliere con compiacimento il fatto che la Regione Toscana, con la delibera n. 1307 del 28 ottobre 2019, prenda atto di aver commesso un errore da matita blu nel Decreto 43R del 30 luglio 2018, meglio conosciuto come PUFF (Piano per l’Utilizzo sostenibile dei prodotti Fitosanitari e dei Fertilizzanti), nel quale appunto la Regione Toscana consentiva l’utilizzo, all’interno delle aree di salvaguardia dei pozzi dell’acquedotto, di sostanze invece già vietate, e da tempo, dal Ministero della Salute; accogliamo quindi di buon grado le scuse formulate dal presidente Rossi e dagli assessori Fratoni e Remaschi nel corso della recente conferenza stampa tenuta in Regione. Certo è che la pronta denuncia formulata dalle nostre associazioni e il ricorso al TAR da noi promosso contro il suddetto decreto hanno contribuito, e non poco, al ravvedimento della Giunta Regionale su questo particolare aspetto del Decreto. Meglio tardi che mai…

Sia pur tardivo, è poi da accogliere positivamente il divieto di usare il glifosato nelle aree di salvaguardia delle acque sotterranee per uso potabile: anche se, ricordiamo, l’approvazione del PUFF è avvenuta nel 2018, a oltre tre anni dalla sua classificazione come probabile cancerogeno da parte dell’OMS, a seguito della quale si sarebbe dovuto fin da subito prevederne il divieto sulla base del Principio di Precauzione SOLO ora richiamato dal presidente Rossi. Infatti, tale principio è da considerarsi a tutti gli effetti “criterio generale” e “principio guida” dell’azione amministrativa, operante a tutela della salute, della protezione dell’ambiente e dei consumatori oggi esplicitamente affermato nell’art. 3 del Testo unico in materia ambientale nonché previsto dall’ordinamento europeo (oggi art. 191 TFUE ossia Trattato di Lisbona del 13.12.2007) e unanimemente applicato dalla giurisprudenza europea e italiana.

Evidentemente, i tempi di reazione degli organismi tecnici della Regione e dei suoi organi politico-istituzionali sono piuttosto lenti: non si può pretendere quindi che si siano già accorti che il Dimetoato è stato revocato in Europa dal Regolamento (UE) 2019/1090 e che di conseguenza in Italia dal 1° ottobre 2019 le autorizzazioni dei prodotti che lo contengono sono revocate. Animati da spirito di servizio, ci permettiamo di segnalarlo agli organi regionali, affinché provvedano a correggere immediatamente la delibera appena emessa, onde evitare loro un’ulteriore figuraccia di fronte all’opinione pubblica. Non vorremmo che i nostri amministratori attendessero il 17 luglio 2020, quando l’uso di questa sostanza attiva sarà vietato su tutto il territorio nazionale, per toglierlo dall’elenco dei prodotti che si possono usare anche nelle aree di salvaguardia dei pozzi per uso potabile: se così fosse, sarebbe il segno evidente che per loro la tutela delle acque potabili e, di conseguenza, della salute dei cittadini conta meno degli interessi dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari.

Anche questo, nel caso, si aggiungerà alle motivazioni che rendono valido il nostro ricorso al TAR contro il decreto sopra citato: non sarà l’eliminazione di qualche pesticida dall’elenco delle sostanze ammesse nelle aree di salvaguardia a far venire meno la totale illegittimità di tale decreto, secondo il quale attorno ai pozzi dell’acquedotto possono essere utilizzati centinaia di prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla natura dei suoli e della vulnerabilità delle falde acquifere.

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