Il TAR della Toscana si è pronunciato sul ricorso presentato da Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf sulle due specie in via di estinzione.
Difendere le specie in estinzione è un dovere per tutti. Ne è convinto a quanto pare anche il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che ieri, 30 giugno, si è pronunciato sul ricorso presentato da Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf contro il calendario venatorio toscano dell’anno scorso. Accolti i due principali motivi del ricorso delle associazioni.
“Il TAR con la sua sentenza conferma che le specie in declino di cui la Comunità europea richiede agli Stati membri un adeguato regime di tutela – argomentano le associazioni – come in questo caso il moriglione e la pavoncella, devono essere realmente tutelate, non come ha invece inteso fare la Regione Toscana, che ha voluto ignorare accordi internazionali e richiami del Ministero pur di favorire i cacciatori”.
“Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 9 luglio 2019 n. 16169, ha invitato le Regioni a escludere le specie moriglione e pavoncella dai rispettivi calendari venatori – ricorda il TAR nella sua sentenza – e a sospenderne il prelievo, in considerazione del loro precario stato di conservazione tale da farle inserire nelle liste di protezione dell’Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori in Eurasia ed Africa“.
Anche la Commissione europea “ha invitato gli Stati membri a sospendere il prelievo venatorio di queste specie, richiamando l’art. 7 della Direttiva Uccelli laddove si prevede che il prelievo degli uccelli non deve contribuire a un peggioramento del loro stato di conservazione“.
“A questo punto la Regione – continuano le associazioni – che nonostante il ricorso pendente dell’anno scorso ha voluto, con caparbietà degna di miglior causa, reinserire queste due specie fra quelle cacciabili anche nel calendario venatorio della stagione prossima (2020-21) dovrà modificare il nuovo provvedimento ed escludere dalla caccia le due specie di cui il TAR ha sancito la protezione”.
E’ stato accolto anche il motivo di ricorso relativo al rispetto dell’arco temporale massimo di prelievo. A questo punto se la Regione Toscana vorrà concedere l’apertura anticipata della caccia dovrà almeno anticipare la data di chiusura della caccia alle specie concesse in preapertura di un periodo equivalente all’intervallo temporale compreso fra la preapertura e l’inizio canonico della stagione venatoria.
“Si tratta di una vittoria importante – concludono Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf – che conferma come la protezione della fauna selvatica sia un valore sovraordinato rispetto all’attività venatoria. E’ però assurdo che si debba ricorrere al TAR perché la Regione Toscana si decida ad applicare correttamente le direttive comunitarie. Speriamo che sia la volta buona perché si cominci a passare a una gestione dell’attività venatoria basata su condizioni e stato effettivi della fauna selvatica e non sui desideri e le richieste del mondo venatorio oltranzista”.
È un fistione turco quello in foto!!!!!!!!