Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf: “Ordinanza di riapertura illegittima, le attività di controllo della fauna selvatica non sono servizi essenziali”.
Dopo averla duramente contestata, le associazioni ENPA, LAC, LAV LIPU e WWF hanno inviato adesso una diffida al presidente della Regione Toscana chiedendo la revoca dell’ordinanza n. 36 del 14 aprile “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione”.
Il provvedimento, oltre agli orti e alla silvicoltura, ha riaperto anche le attività per il controllo e il contenimento di alcune specie selvatiche, consentendo “lo spostamento delle Guardie venatorie volontarie incaricate dalla Polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo”.
Secondo le associazioni l’ordinanza è illegittima perché attribuisce, in maniera arbitraria e immotivata, la qualifica di servizi essenziali alle attività di controllo della fauna selvatica, riconducendoli a esigenze di tutela delle colture agricole, nonché alla riduzione del potenziale pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza per la circolazione stradale.
La Regione Toscana, spiegano le associazioni, non ha affatto dimostrato il nesso tra abbattimenti in deroga in zone e periodi di divieto e i paventati danni delle colture agricole. Manca quindi il carattere di essenzialità, ovvero di indifferibilità e dunque di assoluta necessità e indispensabilità dell’attività di controllo faunistico, tale da consentire di derogare alle prescrizioni relative agli spostamenti emanate per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19.
Allo stesso modo, per le associazioni, non sussiste alcuna oggettiva e provata connessione tra il mancato esercizio dell’attività di controllo faunistico, nel delicato periodo in corso, e l’aumento del rischio (ancora una volta da definirsi potenziale e ipotetico) di pericolo per la pubblica incolumità, nonché per la sicurezza stradale. Tale rischio dovrebbe, al contrario, ritenersi fortemente ridotto anche in considerazione della sensibile diminuzione del traffico veicolare determinata dalle disposizioni governative attualmente vigenti.
Per quanto riguarda la partecipazione delle Guardie venatorie volontarie, l’ordinanza si riferisce a norme regionali che, coinvolgendo soggetti diversi dal personale pubblico di vigilanza, confliggono con le disposizioni statali in merito, come stabilito in numerose sentenze della Corte Costituzionale riferite a simili normative di altre regioni.
Questo illegittimo ampliamento – concludono le associazioni – risulta ancora più grave e pericoloso per la salute pubblica, nel contesto dell’emergenza da Covid-19, poiché l’ordinanza autorizza apertamente soggetti, che non ne hanno titolo alcuno, a violare i divieti di spostamento disposti dalle norme attualmente in vigore.
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